Questa circostanza fonda pertanto - considerato che il reato di truffa presenta un doppio risultato: l’impoverimento della vittima, rispettivamente l’arricchimento dell'autore o di un terzo (di cui solo l'intenzione è un elemento costitutivo) e che il luogo di commissione del reato è il luogo in cui si sono prodotti, rispettivamente dovevano prodursi i predetti risultati (DTF 124 IV 241 e 109 IV 1) - la giurisdizione svizzera ad esaminare la fattispecie di cui alla denuncia penale 23.10.2002, fatto negato a torto dal magistrato inquirente (cfr. anche, in relazione alla competenza per ragione di territorio, art. 346 cpv. 1 CP).