3.3. L'istante - con riferimento al reato giusta l'art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP)] - afferma che "(…) il 30 luglio 2002 procedette al pagamento dell'acconto di Euro __________.