gli ignoti autori - che avrebbero creato documenti falsi, segnatamente una delle due garanzie bancarie e la lettera inviata a __________ - si sarebbero inoltre resi colpevoli a' sensi dell'art. 251 CP. Contesta di seguito la conclusione del procuratore pubblico in merito alla competenza del Ministero pubblico ticinese, osservando che il direttore di __________, __________ __________, è cittadino svizzero e residente a __________, che l'atto di disposizione è stato effettuato dal conto presso __________ e che "(…) non si può escludere che la garanzia bancaria falsa sia quella trasmessa alla __________ e non alla __________ " (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 9).