denuncia 23.10.2002, p. 2, AI 1), circostanza non vera. b. Con decisione 13.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "(…) nel caso in esame non emerge alcun elemento a fondamento della competenza del Ministero pubblico ticinese a perseguire i reati ipotizzati, anzi non vi è neanche il sospetto, (…), che elementi oggettivi o soggettivi dei reati ipotizzati si siano compiuti in Svizzera (né l'esercizio dell'astuzia, né l'atto di disposizione, né il risultato)" (decreto di non luogo a procedere 13.11.2002, p. 2).