{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-358_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42879&nX40_KEY=4711293&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bcf5bcc68742b31cc7502619711f54f"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2002.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.  crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine o del delitto."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:12:09", "Checksum": "e4083081ae1585c2096761db9191d329", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.  crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine o del delitto.\n\n4.2.\nIl 19.9.2002 __________ ha comunicato a __________ di non procedere al pagamento della garanzia siccome \"(…) sarebbe (…) stata revocata dalla stessa IS 1, che avrebbe altresì confermato l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali da parte di __________ (…)\" (doc. 10, allegato alla denuncia penale 23.10.2002; denuncia penale 23.10.2002, p. 2). Con swift 30.9.2002 l'istituto bancario ticinese ha di seguito informato la banca garante, tra l'altro, che \"with your swift dd 19.9.2002 you informed us that you are in possession of the original guarantee as well as beneficiaries letter of discharge of same. Having in the meantime received your fax enclosing above copies of documents we have approached our customer who confirmed that the letter of discharge has not been issued by them. Furthermore, we are surprised that the original guarantee was attached to the previous mentioned letter being ourselves still in possession of the original of the instrument\" (doc. 14, allegato alla denuncia 23.10.2002, AI 1): ora, questa circostanza appare di rilevanza, in particolare con riferimento alla tempistica dello scritto con il quale è stato reso noto a __________ l'adempimento del contratto in questione (doc. 11, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1). A ragione l'istante ha infatti osservato che il 30.7.2002 __________ ha comunicato a IS 1 di aver addebitato il suo conto dell'acconto pattuito a' sensi del contratto di compravendita (doc. 6, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che con swift 6.8.2002 __________ ha annunciato a __________ che il suddetto importo era stato accreditato sul conto presso __________ (doc. 7, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) e che lo scritto incriminato è di data 9.8.2002 (cfr. istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 6). La conclusione di cui al decreto impugnato - secondo cui \"nemmeno vi è sospetto che la garanzia bancaria inviata dalla __________ di __________ alla __________ (ricevuta in data 22 luglio 2002) sia un falso, dal momento che la __________ stessa ne ha confermato l'esistenza e la validità alla __________ tramite diversi messaggi swift\" (decreto di non luogo a procedere 13.11.2002, p. 2) - appare quindi prematura: si impone pertanto di ordinare la completazione delle informazioni preliminari con l'interrogatorio di __________ __________ e con ogni altro atto ritenuto opportuno per determinare se i presunti autori - da identificare -, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abbiano ingannato con astuzia la qui istante (e per essa i suoi organi) - segnatamente presentando una garanzia bancaria falsa a' sensi dell'art. 251 CP - affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne abbiano confermato subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio (cfr., in merito all'uso di particolari maneggi, J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.).\nLa violazione dell'art. 178 CPP - che impone al procuratore pubblico, quando conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, di procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l'accusa - è peraltro confermata dal rapporto di accertamento tecnico 14.2.2003, allestito su incarico di __________, secondo il quale - tra l'altro - la garanzia di pagamento n. __________, di data 18.7.2002, intestata a __________, è una copia a colori di buona qualità (cfr. allegato allo scritto 27.10.2004 dell'avv. __________ PA 1 a questa Camera).\n5. Il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi precedenti; tassa di giustizia e spese - parzialmente a carico di IS 1 - sono compensate con le ripetibili, ridotte, alle quali avrebbe diritto in virtù del parziale accoglimento dell'istanza.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.\n§ Il decreto di non luogo a procedere 13.11.2002 (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.\n§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell'azione penale.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}