{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-358_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42879&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bcf5bcc68742b31cc7502619711f54f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.  crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine o del delitto."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:14", "Checksum": "9d89ad9e9b7065faae894c0dd9d3530a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.  crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine o del delitto.\n\n3.4.\nIS 1 - con riferimento al reato giusta l'art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito per falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP)] - sostiene inoltre che \"il 22 luglio la __________, __________, informò __________ di aver ricevuto da parte della __________ di __________ una garanzia bancaria a (suo) favore (…). La __________ comunicò altresì di aver controllato la validità della garanzia e di aver informato al riguardo la __________ di __________ (…)\" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 3). Ora, tale fatto - documentato dagli allegati 3, 4 e 5 alla denuncia penale 23.10.2002 (AI 1) - crea, in applicazione degli art. 3 e 346 CP, la giurisdizione svizzera (e la competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese) ad esaminare l'esposto della qui istante anche in relazione all'ipotesi accusatoria di falsità in documenti, detta garanzia essendo stata utilizzata - se del caso a scopo di inganno - in Ticino.\nA torto, ancora una volta, il procuratore pubblico ha quindi disconosciuto - se peraltro esaminata - la sua competenza al proposito.\n3.5.\nAlla luce dei considerandi precedenti può restare irrisolta la questione inerente l'applicazione alla fattispecie dell'art. 6 CP [secondo cui il Codice penale si applica, semprechè l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, ad ogni svizzero che commette in territorio estero un crimine o un delitto, per il quale l'estradizione è ammessa dal diritto svizzero, se l'imputato si trova in Svizzera o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione; si applica però la legge straniera se è più favorevole all'imputato (cfr. J. REHBERG / A. DONATSCH, op. cit., p. 46 s.)], norma invocata da IS 1.\n4. 4.1.\nCome detto, l'istante afferma che __________ l'avrebbe astutamente ingannata al fine di indurla alla conclusione del contratto di compravendita di cui al doc. 2 (allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1); in particolare, le avrebbe fatto credere - costruendo un castello di bugie - che avrebbe consegnato la merce, rispettivamente che il pagamento dell'acconto sarebbe stato garantito fino al 20.9.2002.\n"}