{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-358_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42879&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bcf5bcc68742b31cc7502619711f54f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.  crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine o del delitto."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:14", "Checksum": "9d89ad9e9b7065faae894c0dd9d3530a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.  crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine o del delitto.\n\n\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n1.2.\nGiusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.\nLa completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).\n2. Come detto, l'istante chiede - in via principale - di promuovere l'accusa a carico di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti: il gravame è tuttavia irricevibile al proposito, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP). In tale circostanza, questa Camera riconosce nondimeno la possibilità di postulare la completazione delle informazioni preliminari, domanda che presuppone - oltre alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente di prove già assunte da approfondire, in analogia all'istanza a' sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per determinare gli autori dei reati ipotizzati: ora, l'istante afferma che \"gli interlocutori per la vendita in questione sono da allora irreperibili\", aggiungendo che \"dall'estratto del \"__________\" (…) risulta (…) che il direttore della __________ è __________ __________, Via __________, __________ \" e che \"tale persona è pure il rappresentante legale della citata società\" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 4), per cui - posto come il suo interrogatorio, chiesto nel gravame, sia atto ad individuare i presunti autori - l'istanza appare ricevibile.\n3. 3.1.\nIS 1 postula - in via subordinata - la completazione delle informazioni preliminari per titolo di truffa e falsità in documenti.\n3.2.\nGiusta l'art. 3 cifra 1 cpv. 1 CP il Codice penale svizzero si applica a chiunque commette un crimine o un delitto nella Svizzera; un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo compie quanto in quello in cui si verifica l'evento [art. 7 cpv. 1 CP; BSK StGB I - P. POPP, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 3 CP e n. 1 ss. ad art. 7 CP; J. REHBERG / A. DONATSCH, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 41 ss.; U. CASSANI, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114 (1996) 237 ss.].\n3.3.\nL'istante - con riferimento al reato giusta l'art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP)] - afferma che \"(…) il 30 luglio 2002 procedette al pagamento dell'acconto di Euro __________. Il versamento è avvenuto sul conto __________ presso la __________ con sede a __________ \" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 3), asserzione attestata dallo scritto 30.7.2002 di __________, che ha comunicato a IS 1 di aver addebitato il suo conto corrente della somma indicata (doc. 6, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1). Questa circostanza fonda pertanto - considerato che il reato di truffa presenta un doppio risultato: l’impoverimento della vittima, rispettivamente l’arricchimento dell'autore o di un terzo (di cui solo l'intenzione è un elemento costitutivo) e che il luogo di commissione del reato è il luogo in cui si sono prodotti, rispettivamente dovevano prodursi i predetti risultati (DTF 124 IV 241 e 109 IV 1) - la giurisdizione svizzera ad esaminare la fattispecie di cui alla denuncia penale 23.10.2002, fatto negato a torto dal magistrato inquirente (cfr. anche, in relazione alla competenza per ragione di territorio, art. 346 cpv. 1 CP).\n"}