{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-358_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42879&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bcf5bcc68742b31cc7502619711f54f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.  crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine o del delitto."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:14", "Checksum": "9d89ad9e9b7065faae894c0dd9d3530a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2002.358\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa (ignoto). istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.  crimini o delitti commessi nella Svizzera. luogo del crimine o del delitto.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, -, |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 13.11.2002 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 23.10.2002 nei confronti di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti; |\nrichiamate le osservazioni 9/10.12.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 23.10.2002 IS 1 - società amministrata da __________, __________ - ha inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti, sostenendo che il 9.7.2002 ha concluso con __________, __________, un contratto di compravendita inerente 9'900 tonnellate di laminato a caldo di acciaio, che l'80% del prezzo della merce - pari a Euro 260/t - doveva essere corrisposto in anticipo previa emissione di una garanzia bancaria per la copertura dei rischi di inadempienza contrattuale (doc. 2, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il 30.7.2002 - posto come __________ avesse comunicato ad __________ di aver ricevuto da __________, __________, una garanzia bancaria a favore dell'acquirente e di aver proceduto a controllarne la validità (doc. 3, 4 e 5, allegati alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) - ha versato il suddetto acconto a favore della relazione bancaria del venditore presso __________, __________ (doc. 6, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il 7.8.2002 __________ ha confermato l'operatività della garanzia (doc. 7, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il 16.9.2002 - ritenuto che controparte non avesse adempiuto il contratto e che la garanzia bancaria sarebbe scaduta il 20.9.2002 - ha deciso di incassare la garanzia (doc. 9, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) e che la banca garante ha di seguito comunicato a __________ di non procedere al pagamento della garanzia siccome \"(…) sarebbe (…) stata revocata dalla stessa IS 1, che avrebbe altresì confermato l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali da parte di __________ (…)\" (doc. 10 e 11, allegati alla denuncia penale 23.10.2002; denuncia 23.10.2002, p. 2, AI 1), circostanza non vera.\nb. Con decisione 13.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che \"(…) nel caso in esame non emerge alcun elemento a fondamento della competenza del Ministero pubblico ticinese a perseguire i reati ipotizzati, anzi non vi è neanche il sospetto, (…), che elementi oggettivi o soggettivi dei reati ipotizzati si siano compiuti in Svizzera (né l'esercizio dell'astuzia, né l'atto di disposizione, né il risultato)\" (decreto di non luogo a procedere 13.11.2002, p. 2).\nc. Con tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per i medesimi titoli, affermando al proposito - esposta la fattispecie di cui alla denuncia penale e rimproverati al magistrato inquirente la violazione dell'art. 178 CPP, rispettivamente il mancato esame dell'ipotesi accusatoria di falsità in documenti - che \"(…) i rappresentanti della __________ - costruendo un castello di menzogne e cagionandole un ingente danno - (le) hanno fatto credere (…) che avrebbero consegnato la merce venduta e che comunque il pagamento dell'acconto iniziale sarebbe stato garantito da una banca fino al 20 settembre 2002\" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 6); gli ignoti autori - che avrebbero creato documenti falsi, segnatamente una delle due garanzie bancarie e la lettera inviata a __________ - si sarebbero inoltre resi colpevoli a' sensi dell'art. 251 CP. Contesta di seguito la conclusione del procuratore pubblico in merito alla competenza del Ministero pubblico ticinese, osservando che il direttore di __________, __________ __________, è cittadino svizzero e residente a __________, che l'atto di disposizione è stato effettuato dal conto presso __________ e che \"(…) non si può escludere che la garanzia bancaria falsa sia quella trasmessa alla __________ e non alla __________ \" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 9).\nDelle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti."}