ora, tale condotta è punita a' sensi della suddetta disposizione solo se la registrazione è stata eseguita commettendo un reato, ciò che non è avvenuto nella fattispecie. L'illegittimità della registrazione giusta l'art. 615bis CPI - secondo cui è punito per interferenze illecite nella vita privata chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 (violazione di domicilio) o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo - presuppone infatti che le