(istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 4), e ciò in palese inosservanza del principio secondo cui un'istanza di promozione dell'accusa comporta, oltre alla precisa indicazione dei reati per i quali è postulata (come prevede l'art. 188 lit. b CPP), la puntuale descrizione di seri indizi di colpevolezza in relazione alle condizioni oggettive e soggettive dei reati ipotizzati. Questa Camera - quale autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP) - non è inoltre competente a disporre il sequestro giusta gli art. 161 ss. CPP: