Il gravame appare tuttavia irricevibile al proposito: infatti, l'istante - che tralascia anche di indicare nuove prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, come imposto dalla giurisprudenza di questa Camera in merito alle condizioni di ammissibilità dell'impugnativa - omette di confrontarsi con i presupposti di detta ipotesi accusatoria, rispettivamente con la motivazione di cui al decreto impugnato, limitandosi a sostenere, senza ulteriormente spiegarne le ragioni, che - ai fini del giudizio - sarebbe decisivo "(…) il fatto che il denunciato ha fatto uso della cassetta in Svizzera nel corso dell'udienza dello scorso 24 ottobre 2002 in pretura a __________ "