1.1. Ogni giudice, procuratore pubblico, segretario o assessore-giurato è escluso per legge dall'esercitare il suo ufficio quando sia parente o affine in linea retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale o affine fino al secondo grado nella stessa linea con la parte lesa, con l'accusato, con un avvocato che partecipa al processo o con un avvocato collega di studio del patrocinatore di una parte [art. 40 lit. c) e d) CPP]. Ogni magistrato o funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti (art. 41 CPP).