b. Con decisione 8.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, considerando che "(…) ritenuto come per il Codice penale italiano non commette reato colui che registra una conversazione cui prende parte, non è possibile ritenere adempiuti i presupposti oggettivi del reato di cui all'art. 179ter CP, ritenuto che in casu, a differenza dell'art. 305bis CP, non vi è l'espressa menzione della punibilità estesa al reato commesso all'estero, (…)" (decreto di non luogo a procedere 8.11.2002, p. 3). c.