{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-350_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42874&nX40_KEY=4711294&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fbffd09f09e6d1cb4c649246dab30310"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2002.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. registrazione clandestina di conversazioni."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:11:46", "Checksum": "d8eadace4ed0085b439b643d690d6a34", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. registrazione clandestina di conversazioni.\n\n3.3.\nL'istanza - a prescindere dalla sua irricevibilità - appare peraltro infondata nel merito. __________ IS 1 rimprovera al querelato di aver prodotto la cassetta incriminata nell'ambito di procedure civili svizzere, rendendo quindi accessibile a terzi la registrazione in questione: ora, tale condotta è punita a' sensi della suddetta disposizione solo se la registrazione è stata eseguita commettendo un reato, ciò che non è avvenuto nella fattispecie. L'illegittimità della registrazione giusta l'art. 615bis CPI - secondo cui è punito per interferenze illecite nella vita privata chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 (violazione di domicilio) o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo - presuppone infatti che le interferenze illecite provengano da terzi rimasti estranei alla conversazione oggetto di registrazione (F. STELLA / G. ZUCCALÀ, Commentario breve al Codice penale, Padova 1990, ad art. 615bis CPI, p. 853; cfr. anche BSK StGB II - P. VON INS / P.R. WYDER, op. cit., n. 3 ad art. 179 CP e FF 2001 2328). __________ PI 1, quale destinatario della discussione, non poteva quindi adempiere il reato a' sensi dell'art. 615bis CPI, per cui il fatto di aver prodotto in causa in Svizzera la cassetta contenente una conversazione registrata legittimamente in Italia non fonda seri indizi di colpevolezza a' sensi dell'art. 179ter CP.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite (che peraltro l'istante non ha indicato; cfr. considerando 3.2.), tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).\nLe ragioni a fondamento della presente decisione rendono superflua anche la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP, fattispecie che pertanto non si impone di approfondire.\n5. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la tempestività della querela penale.\nTassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 179ter CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}