{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-350_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42874&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fbffd09f09e6d1cb4c649246dab30310"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. registrazione clandestina di conversazioni."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:44", "Checksum": "c4beffc8fe3ef0827dd71ba9666842f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. registrazione clandestina di conversazioni.\n\n1.3.\nOra, l'avv. __________ PA 1 - figlio del fratello del padre del marito del procuratore pubblico (cfr. scritto 6/9.12.2002 del procuratore pubblico __________ __________ a questa Camera) - è parente di quarto grado in linea collaterale con l'avv. __________ __________ (art. 20 CC), per cui in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 CC - secondo il quale chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge di questa - il legale di __________ PI 1 è affine di quarto grado in linea collaterale con il magistrato inquirente, circostanza che non fonda un motivo di esclusione giusta l'art. 40 lit. d) CPP.\nLa censura appare quindi ingiustificata.\n2. 2.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2.2.\nGiusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.\nLa completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).\n3. 3.1.\nCome esposto, l'istante chiede di promuovere l'accusa nei confronti del querelato, rispettivamente di ordinare la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 179ter CP, secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi oppure chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso (BSK StGB II - P. VON INS / P.R. WYDER, Basilea 2003, n. 2 ss. ad art. 179ter CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 12 n. 42 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 348 s.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 179ter CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 179ter CP).\n3.2.\nIl gravame appare tuttavia irricevibile al proposito: infatti, l'istante - che tralascia anche di indicare nuove prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, come imposto dalla giurisprudenza di questa Camera in merito alle condizioni di ammissibilità dell'impugnativa - omette di confrontarsi con i presupposti di detta ipotesi accusatoria, rispettivamente con la motivazione di cui al decreto impugnato, limitandosi a sostenere, senza ulteriormente spiegarne le ragioni, che - ai fini del giudizio - sarebbe decisivo \"(…) il fatto che il denunciato ha fatto uso della cassetta in Svizzera nel corso dell'udienza dello scorso 24 ottobre 2002 in pretura a __________ \" (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 4), e ciò in palese inosservanza del principio secondo cui un'istanza di promozione dell'accusa comporta, oltre alla precisa indicazione dei reati per i quali è postulata (come prevede l'art. 188 lit. b CPP), la puntuale descrizione di seri indizi di colpevolezza in relazione alle condizioni oggettive e soggettive dei reati ipotizzati.\nQuesta Camera - quale autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP) - non è inoltre competente a disporre il sequestro giusta gli art. 161 ss. CPP: la domanda \"(…) che il CD in questione, in quanto corpo del reato, venga posto sotto sequestro ex art. 161 CPPT\" (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 5) non è quindi proponibile in questa sede.\n"}