{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-350_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42874&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fbffd09f09e6d1cb4c649246dab30310"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. registrazione clandestina di conversazioni."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:44", "Checksum": "c4beffc8fe3ef0827dd71ba9666842f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.350\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. registrazione clandestina di conversazioni.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, -, |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 8.11.2002 emanato dal procuratore pubblico __________ __________ nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 25/28.10.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di registrazione clandestina di conversazioni; |\nrichiamate le osservazioni 29.11/2.12.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 25/28.10.2002 __________ IS 1 ha inoltrato querela penale nei confronti del nipote __________ PI 1 per titolo di registrazione clandestina di conversazioni in relazione alla produzione - nell'ambito di cause civili promosse davanti al pretore della giurisdizione di __________ - di una cassetta con la registrazione di una conversazione avvenuta tra le parti, alla presenza di terzi, a __________ nel corso del mese di giugno/luglio 2002.\nb. Con decisione 8.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, considerando che \"(…) ritenuto come per il Codice penale italiano non commette reato colui che registra una conversazione cui prende parte, non è possibile ritenere adempiuti i presupposti oggettivi del reato di cui all'art. 179ter CP, ritenuto che in casu, a differenza dell'art. 305bis CP, non vi è l'espressa menzione della punibilità estesa al reato commesso all'estero, (…)\" (decreto di non luogo a procedere 8.11.2002, p. 3).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via preliminare, di trasmettere l'incarto ad altro magistrato inquirente affinché abbia a pronunciarsi sulla querela penale, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di registrazione clandestina di conversazioni e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per il medesimo titolo, affermando al proposito - sollevata preliminarmente la nullità del decreto impugnato in applicazione dell'art. 40 lit. d) CPP, il marito del procuratore pubblico essendo cugino del patrocinatore del querelato - che le considerazioni sul diritto penale italiano non sarebbero pertinenti, posto come determinante sarebbe \"(…) il fatto che il denunciato ha fatto uso della cassetta in Svizzera nel corso dell'udienza dello scorso 24 ottobre 2002 in pretura a __________ \" (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 4), circostanza - quest'ultima - che fonderebbe anche la tempestività della querela.\nd. Delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nOgni giudice, procuratore pubblico, segretario o assessore-giurato è escluso per legge dall'esercitare il suo ufficio quando sia parente o affine in linea retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale o affine fino al secondo grado nella stessa linea con la parte lesa, con l'accusato, con un avvocato che partecipa al processo o con un avvocato collega di studio del patrocinatore di una parte [art. 40 lit. c) e d) CPP]. Ogni magistrato o funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti (art. 41 CPP).\n1.2.\nCome detto, l'istante asserisce che \"risulta che la PP __________ __________ abbia un legame di parentela con l'avv. __________ PA 1, patrocinatore del denunciato __________ PI 1, in quanto il marito della PP __________, l'avv. __________ __________, risulta essere cugino dell'avv. __________ PA 1\" (istanza di promozione dell'accusa 19/20.11.2002, p. 2); il magistrato inquirente avrebbe quindi dovuto escludersi a' sensi dell'art. 40 lit. d) CPP.\n"}