Ha nondimeno protestato le ripetibili, che - visto l'esito del gravame - gli sono assegnate; si può pertanto prescindere dalla trasmissione della domanda al giudice dell'istruzione e dell'arresto. 5. Il gravame è respinto; tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 303 e 307 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________, fr.