{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-344_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42867&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f49840df79dd2c4bb2beed76b8116c6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.344"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.344"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. denuncia mendace. falsa testimonianza."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:22", "Checksum": "e727c9bc1e3bfb7d567fff5d6a941d0c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.344\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. denuncia mendace. falsa testimonianza.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 15/18.11.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 4.11.2002 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 21.10.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), per titolo di denuncia mendace ed istigazione alla falsa testimonianza; |\nrichiamate le osservazioni 21.11.2002 del magistrato inquirente e 28/29.11.2002 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 21.10.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace ed istigazione alla falsa testimonianza in relazione alle querele penali presentate a suo carico il 9/10.4.2002 per \"aggressione\" - procedimento sfociato nel decreto di accusa 21.5.2001 (DAP __________), nel giudizio 22.10.2002 dell'allora competente pretore del distretto di Lugano (inc. DT.__________) e nella decisione 27.3.2003 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) - ed il 3/5.8.2002 per lesioni semplici, sub. vie di fatto - procedimento sfociato nel decreto di non luogo a procedere 17.10.2002 (NLP __________) - ed al fatto che, con riferimento alla querela di data 3/5.8.2002, il denunciato si sarebbe rivolto \"(…) a tale __________ __________, chiedendo di testimoniare il falso dinanzi alla Polizia e alle Autorità e di dichiarare di aver assistito al presunto attacco (…)\" (denuncia penale 21.10.2002, p. 2, AI 1).\nb. Con decisione 4.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che - oltre alla circostanza che \"(…) il teste __________ __________ ha in realtà confermato i fatti così come da lui vissuti, e che quest'ultimo ha anche riferito della richiesta del qui denunciato intesa a sostenere dinanzi all'autorità inquirente la versione dei fatti che l'avrebbero favorito\" - il fatto che con decisione 17.10.2002 __________ IS 1 sia stato prosciolto dalle accuse di lesioni semplici e vie di fatto \"(…) non dimostra ancora che le allegazioni di PI 1 __________ siano mendaci\" (decreto di non luogo a procedere 4.11.2002, p. 2).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace ed istigazione alla falsa testimonianza e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari.\nL'istante - riassunti i fatti di cui alla denuncia penale - sostiene che le motivazioni del decreto sarebbero inaccettabili \"(…) quando mettono in discussione l'attendibilità delle affermazioni rilasciate da __________ __________, il quale, testimoniando sotto giuramento, si è anche dichiarato amico dell'accusato\": la deposizione del teste - contrariamente all'esposto di __________ PI 1, succinto ed inesatto - sarebbe infatti \"(…) molto precisa e ricca di particolari e non presenta alcuna incoerenza\" (istanza di promozione dell'accusa 15/18.11.2002, p. 4).\nIl procuratore pubblico avrebbe inoltre dovuto approfondire la fattispecie, segnatamente con gli interrogatori delle persone coinvolte nei fatti, ciò che avrebbe permesso di concludere per l'esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico del denunciato.\nd. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}