Ora, tale argomentazione - come a ragione ha osservato l'istante - non appare pertinente: in effetti, ai fini del giudizio non è decisivo conoscere chi effettivamente abbia ordinato la predetta transazione, ma "(…) determinare se la ricevuta fosse stata realmente contraffatta dall'istante posteriormente alla sottoscrizione del PI 1" (istanza di promozione dell'accusa 31.10/4.11.2002, p. 5).