{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-328_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42873&nX40_KEY=4711294&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f43e96a5f1e31a314e5ec0c726c9164b"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2002.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.328"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.328"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. denuncia mendace."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:11:46", "Checksum": "3a8224be52d9f5c0d96f7c604eead5b4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.328\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. denuncia mendace.\n\n2.4.\nCiò posto, si impone di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per determinare se la matrice dell'assegno - utilizzato nel contesto della causa civile - sia stato alterato, costituendo un falso materiale, a' sensi dell'art. 251 CP (A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 142 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 1 ss.) e di seguito se dagli atti emergano seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti giusta l'art. 303 CP. Il fatto che nei confronti dell'istante sia stato emanato il decreto di non luogo a procedere 2.7.2002 non impedisce peraltro l'approfondimento della fattispecie [segnatamente con l'interrogatorio di tali __________ __________, __________ __________ e __________ __________ - asseritamente presenti ad un colloquio tra le parti nel corso del quale il denunciato avrebbe ammesso di aver ricevuto Lit. 150'000'000.-- (cfr. istanza di promozione dell'accusa 31.10/4.11.2002, p. 6) -, che potranno riferire circa un'eventuale ricevuta inerente l'importo di Lit. 135'000'000, rispettivamente con l'allestimento di una perizia calligrafica, che potrà appurare se l'incriminato scritto è stato compilato in toto il medesimo giorno]: come detto, i fatti oggetto dell'asserita denuncia mendace non sono stati compiutamente indagati, per cui il procuratore pubblico - esaminando l'esposto del qui istante - non ha potuto esprimersi con cognizione di causa. Per il che, non si giustifica applicare la giurisprudenza del Tribunale federale, citata nell'istanza, di cui a DTF 72 IV 74 (secondo la quale \"il giudice chiamato a pronunciarsi sul reato di denuncia mendace è vincolato, per quanto concerne l'innocenza della persona denunciata e con riserva di una ripresa della procedura contro di lei, dalla sentenza di assoluzione prolata nei suoi confronti o dal decreto di abbandono, di cui ha beneficiato\"), del resto condivisa solo da parte della dottrina (cfr., al proposito, BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 11 ad art. 303 CP).\n3. Il gravame è parzialmente accolto: il magistrato inquirente procederà quindi all'approfondimento del caso ai sensi dei considerandi precedenti e con ogni altro atto che riterrà opportuno e si pronuncerà di seguito sull'esito dell'azione penale giusta l'art. 303 CP.\nPer le ragioni poste a fondamento della presente decisione, non si prelevano tassa di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 251 e 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è parzialmente accolta.\n§ Il decreto di non luogo a procedere 23.10.2002 (NLP __________) è annullato ai sensi dei considerandi.\n§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell'azione penale.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}