{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-328_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42873&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f43e96a5f1e31a314e5ec0c726c9164b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.328"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.328"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. denuncia mendace."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:44", "Checksum": "29b28b836fddb57a5519521771f082b1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.328\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. denuncia mendace.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 31.10/4.11.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, -, |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 23.10.2002 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 11/12.9.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 3, __________), per titolo di denuncia mendace; |\nrichiamate le osservazioni 12/13.11.2002 del magistrato inquirente e 18/19.11.2002 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nrichiamati altresì le osservazioni di replica 27/28.11.2002 dell'istante, quelle di duplica 3/5.12.2002 del procuratore pubblico e lo scritto 12/13.12.2002 di __________ PI 1;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. L'11/12.9.2002 __________ IS 1 ha inoltrato un esposto nei confronti dello zio __________ PI 1 per il reato in epigrafe in relazione alla denuncia 6/8.5.2002 presentata da quest'ultimo a suo carico per titolo di falsità in documenti - con la quale lo accusava di aver modificato la cedola della matrice di un assegno della __________ indicando a torto l'avvenuta consegna nelle sue mani, l'8.8.2001, della somma di Lit. 135'000'000.-- in contanti -, procedimento sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.7.2002, cresciuto in giudicato (NLP __________).\nb. Con decisione 23.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, ritenendo sostanzialmente che \"(…) gli indizi documentali versati agli atti della decisione di non luogo a procedere 2 luglio 2002 sconfessano la tesi accusatoria del denunciante\" (decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, p. 2).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per il medesimo titolo, affermando al proposito - riassunta la fattispecie - che le motivazioni del decreto impugnato non sarebbero pertinenti al caso e che il magistrato inquirente avrebbe dovuto esaminare la sua innocenza in relazione alla falsificazione della matrice dell'assegno, l'intenzionalità del denunciato in merito alla presentazione della denuncia e la consapevolezza di quest'ultimo circa la sua innocenza; a torto il procuratore pubblico non avrebbe inoltre proceduto all'assunzione delle prove proposte.\nd. Delle osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 1, così come degli ulteriori scritti di replica e di duplica, si dirà - se necessario - in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}