{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-321_2004-10-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42859&nX40_KEY=4711295&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "809ada7f12ef691223782d0d3a95702a"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2002.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.10.2004 60.2002.321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.10.2004 60.2002.321"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 13.10.2004 60.2002.321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (cessionario)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:11:15", "Checksum": "be3fd4412fd57b865bbde47e171e967b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 13.10.2004 60.2002.321\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legittimazione (cessionario).\n\n\nche, per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc. 60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP);\nche con convenzione 22.2.2001 (doc. B, allegato all'istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002) la querelante __________ ha ceduto a IS 1 la titolarità dei citati marchi;\nche quindi non può (più) essere ritenuta attualmente lesa a' sensi dell'art. 69 CPP;\nche nondimeno IS 1 non può subentrare nel procedimento a __________, essa non essendo lesa personalmente e direttamente dai fatti di cui alla querela penale 26/27.2.2001, come attesta anche il fatto che - benché il suddetto accordo sia stato concluso pochi giorni prima della presentazione dell'esposto penale - \"il trasferimento alla cessionaria della proprietà e del possesso dei beni ceduti conformemente al pto. 3 che precede avverrà il giorno 27 aprile 2001, (…)\" (p. 2, doc. B, allegato all'istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002; cfr. anche, con riferimento alla portata di una querela, BSK StGB I - C. RIEDO, Basilea 2003, n. 70 ad art. 28 CP e, con riferimento al tipo di reato di cui all'art. 3 lit. d LCSl, in analogia decisione TF 6S.184/2003 del 16.9.2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 IV 305);\nche del resto i presupposti richiesti dalla giurisprudenza inerenti la qualità di parte civile sono molto severi e non permettono di applicare per analogia le disposizioni che regolano la procedura civile, in particolare il fatto che una parte possa subentrare ad un'altra in corso di causa (art. 110 CPC; decisione 15.11.2001 di questa Camera in re B., inc. 60.1999.93);\nche IS 1, divenuta titolare dei marchi in questione, avrebbe dovuto se del caso inoltrare quale danneggiata querela penale a' sensi dei combinati art. 23, 9 e 10 LCSl (C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Basilea 2001, n. 15 ss. ad art. 23 LCSl);\nche l'istante non si confronta peraltro con i presupposti di cui all'art. 69 cpv. 1 CPP, limitandosi a comunicare di costituirsi parte civile nel procedimento promosso da __________ (istanza di promozione dell'accusa 29/30.10.2002, p. 2);\nche il gravame è pertanto irricevibile, IS 1 non avendo qualità di parte civile;\nche tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 69 ss. e 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________ - __________.\n3. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}