Infatti la signora in questione ha espresso un suo parere nel 2002 su un'opera attribuita al suo defunto marito e da lui riconosciuta come autentica un decennio (recte: ventennio) prima. Qualsiasi tipo di valutazione abbia fatto la signora PI 1 per esprimersi in tal senso sarebbe difficilmente opinabile, anche senza l'assistenza di documentazione attendibile a sostegno delle sue dichiarazioni", scritto 7.10.2002, inc. 2002.7373/GA/GA]. 4. Il gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è respinta.