12.2.1982 dell'allora sostituto procuratore pubblico Agnese Balestra-Bianchi (__________). b. Con decisione 11.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, considerato che "(…) l'attestazione incriminata non può, (…), essere considerata quale documento ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CPS, in quanto non dispone di alcuna forza probatoria" e che "trattasi infatti di una semplice dichiarazione di parte, la quale, anche nella denegata ipotesi in cui fosse oggettivamente e soggettivamente mendace, (…), non può ragionevolmente assurgere a falso intellettuale (…)" (decreto di non luogo a procedere 11.10.2002, p. 2).