{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-319_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42871&nX40_KEY=4711294&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec4ee4d1ce79e042251afe2f8e15179a"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2002.319"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.319"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.319"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.319"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:11:45", "Checksum": "65a51c6c6647398f01d7dbc4e61a3509", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.319\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. falsità in documenti.\n\n2.2.\nCome esposto, l'istante rimprovera alla denunciata di aver attestato la falsità del dipinto sconfessando il defunto marito e quindi adempiendo la predetta disposizione. A torto. Il reato in questione presuppone infatti che l'autore abbia agito intenzionalmente o almeno con dolo eventuale: ora, in merito a tale condizione soggettiva __________ IS 1 si limita ad asserire che __________ PI 1 avrebbe agito \"per lo meno nella forma del dolo eventuale\" (istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), rispettivamente \"magari soltanto nella forma del dolo eventuale\" (istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 2), affermazione che tuttavia non sostanzia e che pertanto - quale mera ipotesi - non appare sufficiente, in applicazione dei requisiti notigli (cfr. istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), ai fini del giudizio. Il fatto che \"(…), in quanto titolare, proprietaria e responsabile dell'archivio del marito, (…), aveva ed ha un ben preciso interesse a dichiarare che un'opera è autentica oppure falsa\" e che \"(…) tale dichiarazione è atta a danneggiare il (suo) patrimonio o gli altri (suoi) diritti (…)\" (istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 2) non implica peraltro che la denunciata abbia voluto nuocere al patrimonio o ad altri diritti dell'istante o procacciare a sé o ad altri un indebito profitto a' sensi dell'art. 251 CP. Lo stesso istante afferma inoltre che \"(…) __________ __________, che in un primo tempo non lo (il dipinto) aveva riconosciuto come suo, poi interrogato formalmente dalle autorità di polizia italiane su mandato delle autorità giudiziarie italiane ed a richiesta della Procura pubblica sottocenerina, lo aveva riconosciuto come autentico\" (istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), per cui la divergenza tra le attestazioni della denunciata e del marito in merito all'autenticità del quadro non è - alla luce dell'incertezza palesata già allora dal pittore medesimo in relazione al riconoscimento del dipinto - concludente circa l'ipotesi accusatoria di cui alla denuncia penale dell'istante.\nPer il che, può restare irrisolta la questione a sapere se il suo scritto - apposto sul retro di una foto del quadro - costituisca una menzogna scritta che realizza i presupposti di falso ideologico, ossia se goda di una credibilità particolare conferitagli segnatamente da chi lo ha redatto e quindi se abbia un valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza (cfr., in merito alla qualità di \"quasi garante\" dell'estensore, decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004).\n3. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.60/2004 del 20.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie. L'interrogatorio della denunciata non sostanzierebbe infatti la tesi dell'istante, come peraltro indicato - in analogo procedimento penale - dal procuratore pubblico Maria Galliani [\"un eventuale interrogatorio della signora PI 1 non porterebbe in ogni caso ad una definizione certa della situazione. Infatti la signora in questione ha espresso un suo parere nel 2002 su un'opera attribuita al suo defunto marito e da lui riconosciuta come autentica un decennio (recte: ventennio) prima. Qualsiasi tipo di valutazione abbia fatto la signora PI 1 per esprimersi in tal senso sarebbe difficilmente opinabile, anche senza l'assistenza di documentazione attendibile a sostegno delle sue dichiarazioni\", scritto 7.10.2002, inc. 2002.7373/GA/GA].\n4. Il gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}