{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-319_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42871&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec4ee4d1ce79e042251afe2f8e15179a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.319"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.319"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.319"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.319"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:43", "Checksum": "a3bb2805ba4300e6b74448d2c08f07a5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.319\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. falsità in documenti.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 11.10.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 9/10.10.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________, per titolo di falsità in documenti; |\nrichiamato lo scritto 31.10/4.11.2002 del magistrato inquirente, che - comunicando di non avere osservazioni al proposito - postula la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 9/10.10.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 - vedova del pittore __________ __________ e titolare del suo archivio - per titolo di falsità in documenti in relazione alla sua dichiarazione, resa a __________ il 20.9.2002, secondo cui il quadro __________ (olio su tela sabbiata, 50 cm x 40 cm, firmato __________ e datato __________), di sua proprietà, sarebbe un falso, asserzione in contraddizione con quella del defunto marito di data 14.1.1981 rilasciata a __________ nell'ambito del procedimento penale per titolo di truffa promosso dal qui istante nei confronti di tale __________ __________ e sfociato nel decreto di abbandono 12.2.1982 dell'allora sostituto procuratore pubblico Agnese Balestra-Bianchi (__________).\nb. Con decisione 11.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, considerato che \"(…) l'attestazione incriminata non può, (…), essere considerata quale documento ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CPS, in quanto non dispone di alcuna forza probatoria\" e che \"trattasi infatti di una semplice dichiarazione di parte, la quale, anche nella denegata ipotesi in cui fosse oggettivamente e soggettivamente mendace, (…), non può ragionevolmente assurgere a falso intellettuale (…)\" (decreto di non luogo a procedere 11.10.2002, p. 2).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti, ritenendo la decisione impugnata - emanata senza procedere all'assunzione delle informazioni preliminari - affrettata ed arbitraria.\nDelle ulteriori motivazioni si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1.\nIl reato di cui all'art. 251 cifra 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento - presuppone, tra l'altro, che l'autore abbia agito intenzionalmente o almeno con dolo eventuale (A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 152 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 171 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 20 ss.) e, con riferimento al caso di falso ideologico, che il documento di cui si contesta la veridicità del contenuto goda di particolare credibilità sia per il valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 26 ss.).\n"}