Il gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a contestare il decreto di non luogo a procedere, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, come comporta un'istanza di promozione dell'accusa. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.