1 non sostiene del resto che i denunciati - che peraltro non avrebbero ricevuto le "condizioni generali di contratto" (cfr. osservazioni 6/7.11.2002) - abbiano messo in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbiano ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici o che tra le parti ci fosse un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per i denunciati, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine. In assenza di un inganno astuto, si può prescindere dall'esame degli altri presupposti di cui all'art. 146 CP. 4.