Il Tribunale federale ha infatti precisato - con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando, contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato contratto - che l'inganno non è in ogni caso astuto, segnatamente quando tale volontà può essere dedotta dalle circostanze o controllata indirettamente, assumendo informazioni in particolare sulla solvibilità dell'autore (decisione TF 6P.28/2004 del 26.4.2004): ora, l'istante - che afferma che "poiché nonostante i diversi richiami la fattura 26.04.2002 non veniva onorata e giravano voci poco allegre circa la situazione esecutiva, la solvibilità ecc. della __________, (…) ha preso informazioni presso l'Ufficio esecuzione