3.2. Come esposto, la fattispecie adempirebbe anche il reato di truffa, l'istante avendo concluso il citato contratto di compravendita sulla base delle predette asserzioni inveritiere dei denunciati. A torto. Il Tribunale federale ha infatti precisato - con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando, contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato contratto - che l'inganno non è in ogni caso astuto, segnatamente quando tale volontà può essere dedotta dalle circostanze o controllata indirettamente, assumendo informazioni in particolare sulla solvibilità dell'autore (decisione TF 6P.28/2004 del 26.4.2004):