Esse - che non godono di una credibilità particolare conferita loro dalla legge o da chi le ha redatte, circostanza che peraltro l'istante non sostiene - non hanno pertanto un valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004). Un contratto scritto non attesta che le dichiarazioni ivi contenute corrispondono alla vera e concorde volontà dei contraenti; per l'esattezza del suo contenuto è invero necessario che la parte che sottoscrive il contratto si trovi nei confronti della vittima in una posizione di "quasi garante", ossia che possieda particolare credibilità (cfr., al proposito, decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004;