2 e 3, allegati alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1). A torto. La "dichiarazione" in questione - contenuta nelle "condizioni generali di contratto" riportate sul retro dello stesso - costituisce una semplice menzogna scritta che non realizza i presupposti di falso ideologico: dette condizioni - prestampate - sono infatti affermazioni di parte, inidonee a provare i fatti enunciati. Esse - che non godono di una credibilità particolare conferita loro dalla legge o da chi le ha redatte, circostanza che peraltro l'istante non sostiene - non hanno pertanto un valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004).