b. Con decisione 18.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "le condizioni poste dal reato di truffa nella presente fattispecie non possono essere considerate concretizzate per l'assenza dell'elemento oggettivo dell'inganno astuto, e meglio considerato come la denunciante avrebbe potuto procedere preventivamente e facilmente ad una verifica relativa alla veridicità delle affermazioni sullo stato economico dell'acquirente, controllo che ha effettuato solo in un secondo tempo", che "non sussistono nemmeno gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in documenti, (…)" e che "la vertenza è di carattere