{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-315_2004-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42851&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e34135693c2369ea9f3a18ab5fd3710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.315"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:12", "Checksum": "9fe9065f73bd50aa4e44219e633c4368", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti.\n\n3.2.\nCome esposto, la fattispecie adempirebbe anche il reato di truffa, l'istante avendo concluso il citato contratto di compravendita sulla base delle predette asserzioni inveritiere dei denunciati. A torto. Il Tribunale federale ha infatti precisato - con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando, contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato contratto - che l'inganno non è in ogni caso astuto, segnatamente quando tale volontà può essere dedotta dalle circostanze o controllata indirettamente, assumendo informazioni in particolare sulla solvibilità dell'autore (decisione TF 6P.28/2004 del 26.4.2004): ora, l'istante - che afferma che \"poiché nonostante i diversi richiami la fattura 26.04.2002 non veniva onorata e giravano voci poco allegre circa la situazione esecutiva, la solvibilità ecc. della __________, (…) ha preso informazioni presso l'Ufficio esecuzione del distretto di __________ \" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 2) - avrebbe dovuto e potuto approfondire la situazione economica della società in questione, per esempio domandando informazioni presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Un accertamento in questo senso - che avrebbe svelato l'asserito inganno - non appariva infatti impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile, tanto è vero che è stato effettuato - senza particolari difficoltà - in seguito. IS 1 non sostiene del resto che i denunciati - che peraltro non avrebbero ricevuto le \"condizioni generali di contratto\" (cfr. osservazioni 6/7.11.2002) - abbiano messo in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbiano ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici o che tra le parti ci fosse un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per i denunciati, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine.\nIn assenza di un inganno astuto, si può prescindere dall'esame degli altri presupposti di cui all'art. 146 CP.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.17/2004 del 4.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie (per cui appaiono infondati i rimproveri mossi al magistrato inquirente al proposito).\n5. Il gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a contestare il decreto di non luogo a procedere, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, come comporta un'istanza di promozione dell'accusa.\nTassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}