{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-315_2004-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42851&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e34135693c2369ea9f3a18ab5fd3710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.315"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:12", "Checksum": "9fe9065f73bd50aa4e44219e633c4368", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti.\n\n\nIl reato di cui all'art. 251 cifra 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento - presuppone tra l'altro, con riferimento al caso di falso ideologico, che il documento di cui si contesta la veridicità del contenuto goda di particolare credibilità sia per il valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 26 ss.).\n2.2.\nL'istante rimprovera ai denunciati di aver taciuto - al momento della conclusione del contratto di data 7.3.2002 - la critica situazione economica di __________ (doc. 6, allegato alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1), dichiarando per scritto - contrariamente al vero - che \"il Cliente conferma che è in grado di pagare nei termini contrattuali e conferma che al momento dell'acquisto/ordinazione non ha esecuzioni pendenti. In particolare il Cliente dichiara di non avere precetti esecutivi, di non avere ricevuto avvisi di pignoramento o subito pignoramenti, di non aver ricevuto comminatorie e/o istanze di fallimento, decreti di sequestro, attestati di carenza di beni o dato egli avvio a procedure concordatarie. Il Cliente prende atto che IS 1 si impegna contrattualmente col Cliente, fornisce i prodotti acquistati rispettivamente li trasporterà nel luogo pattuito e/o li monterà, esclusivamente a seguito della dichiarazione di cui sopra\" (doc. 2 e 3, allegati alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1). A torto. La \"dichiarazione\" in questione - contenuta nelle \"condizioni generali di contratto\" riportate sul retro dello stesso - costituisce una semplice menzogna scritta che non realizza i presupposti di falso ideologico: dette condizioni - prestampate - sono infatti affermazioni di parte, inidonee a provare i fatti enunciati. Esse - che non godono di una credibilità particolare conferita loro dalla legge o da chi le ha redatte, circostanza che peraltro l'istante non sostiene - non hanno pertanto un valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004). Un contratto scritto non attesta che le dichiarazioni ivi contenute corrispondono alla vera e concorde volontà dei contraenti; per l'esattezza del suo contenuto è invero necessario che la parte che sottoscrive il contratto si trovi nei confronti della vittima in una posizione di \"quasi garante\", ossia che possieda particolare credibilità (cfr., al proposito, decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; cfr. anche DTF 123 IV 61 e 120 IV 25; B. CORBOZ, op. cit., n. 153 ad art. 251 CP). Ciò non è tuttavia il caso in concreto: __________, e per essa i denunciati, è infatti una semplice controparte dell'istante, per cui la fattispecie non riveste carattere penale. E' quindi superfluo approfondire il reato in questione.\n3. 3.1.\nIl reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).\n"}