{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-315_2004-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42851&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e34135693c2369ea9f3a18ab5fd3710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.315"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:12", "Checksum": "9fe9065f73bd50aa4e44219e633c4368", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2002.315\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 25/28.10.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 18.10.2002 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 15/16.10.2002 nei confronti di __________ PI 3, già in __________, e __________ PI 2, __________, per titolo di truffa e falsità in documenti; |\nrichiamate le osservazioni 6/7.11.2002 di __________ PI 3 e __________ PI 2 e 11.11.2002 del magistrato inquirente, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 15/16.10.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti della ora fallita __________, già in __________, e per essa dei soci __________ PI 3 e __________ PI 2, per titolo di truffa e falsità in documenti in relazione al mancato pagamento dell'importo di fr. 14'980.-- di cui al contratto di data 7.3.2002 inerente l'acquisto e l'installazione di condizionatori ed alla dichiarazione di cui alle condizioni generali di contratto inerente la situazione patrimoniale di detta società (doc. 2 e 3, allegati alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1).\nb. Con decisione 18.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che \"le condizioni poste dal reato di truffa nella presente fattispecie non possono essere considerate concretizzate per l'assenza dell'elemento oggettivo dell'inganno astuto, e meglio considerato come la denunciante avrebbe potuto procedere preventivamente e facilmente ad una verifica relativa alla veridicità delle affermazioni sullo stato economico dell'acquirente, controllo che ha effettuato solo in un secondo tempo\", che \"non sussistono nemmeno gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in documenti, (…)\" e che \"la vertenza è di carattere puramente civile e conseguentemente deve essere evasa nella competente sede giudiziaria\" (decreto di non luogo a procedere 18.10.2002, p. 1 e 2).\nc. Con tempestiva istanza IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 3 e __________ PI 2 per titolo di truffa e falsità in documenti, sostenendo - censurato l'operato del magistrato inquirente, che non avrebbe approfondito la fattispecie - che \"(…) siamo di fronte ad un caso di falsità in documenti in quanto è stato affermato per scritto il falso su circostanze di fatto e di natura legale rilevanti per la conclusione di un contratto e l'adempimento dello stesso\" e che \"(…) siamo anche in presenza di una truffa essendoci sia l'inganno astuto che tutte le altre premesse del reato sia nella forma di \"Begehungsdelikt\" per coloro che hanno attivamente agito, sia nella forma del reato d'omissione per coloro che, pur avendo una posizione di responsabilità, non sono intervenuti per evitare l'insorgere dell'evento\" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 4).\nDelle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 3 e __________ PI 2 si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1."}