ritornare gli atti al procuratore pubblico in applicazione dell'art. 186 cpv. 4 CPP (e questo a prescindere da un eventuale obbligo del magistrato inquirente di indagare d'ufficio in merito alla fattispecie). 3. Come esposto, l'istante chiede la promozione dell'accusa anche per titolo di truffa (secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004;