, n. 16 ad art. 137 CP), come evidenzia anche l'istante: "(…) se per denegata ipotesi si ammettesse l'esistenza di un credito a favore dello PI 1, questi, rubando la carta grigia ed in seguito la (sua) auto (…), ha comunque posto in essere un comportamento delittuoso, più precisamente egli si è macchiato di un atto di giustizia propria illecito, comportamento sanzionato dal nostro Codice penale all'art. 137 cifra 2 CPS" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 5). Sennonché, questa ipotesi accusatoria è irrilevante in concreto: