2. 2.1. Il reato di cui all'art. 139 cifra 1 CP - secondo cui chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione - presuppone tra l'altro, come si evince dal tenore letterale della disposizione, che l'autore agisca per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 70 ss. ad art. 139 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 11 ad art. 139 CP).