{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-314_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42850&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d73cea267388a7dc681b84cee7fde145"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. appropriazione semplice. furto. truffa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:20", "Checksum": "1e2c09899a7c767f4908a521ac369fcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.314\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. appropriazione semplice. furto. truffa. falsità in documenti.\n\n2.4.\nTale fattispecie sarebbe nondimeno sanzionata giusta l'art. 137 cifra 2 cpv. 2 CP (secondo cui è punibile con la detenzione o con la multa, a querela di parte, per appropriazione semplice chiunque si appropria di una cosa mobile altrui senza fine di lucro; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n. 54 ss. ad art. 137 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 96; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 13 n. 42; B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 137 CP), come evidenzia anche l'istante: \"(…) se per denegata ipotesi si ammettesse l'esistenza di un credito a favore dello PI 1, questi, rubando la carta grigia ed in seguito la (sua) auto (…), ha comunque posto in essere un comportamento delittuoso, più precisamente egli si è macchiato di un atto di giustizia propria illecito, comportamento sanzionato dal nostro Codice penale all'art. 137 cifra 2 CPS\" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 5). Sennonché, questa ipotesi accusatoria è irrilevante in concreto: __________ IS 1, assistita da un legale, postula infatti la promozione dell'accusa nei confronti del denunciato/querelato \"(…) per i reati di cui agli art. 139 CPS, 146 CPS e 251 e ss. CPS\" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 2), per cui - posto come non spetti a questa Camera fissare, in vece dell'istante, il tema del gravame a' sensi dell'art. 186 CPP - non si impone di confrontarsi con detto reato e con i suoi presupposti (segnatamente in relazione all'esistenza di una \"cosa mobile altrui\" e quindi alla natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti concernente l'autovettura in questione) o di ritornare gli atti al procuratore pubblico in applicazione dell'art. 186 cpv. 4 CPP (e questo a prescindere da un eventuale obbligo del magistrato inquirente di indagare d'ufficio in merito alla fattispecie).\n3. Come esposto, l'istante chiede la promozione dell'accusa anche per titolo di truffa (secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP) e falsità in documenti (secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento; decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP).\nIl gravame appare tuttavia irricevibile al proposito: infatti, l'istante - in palese inosservanza del principio secondo cui un'istanza di promozione dell'accusa comporta, oltre alla precisa indicazione dei reati per i quali è postulata (come prevede l'art. 188 lit. b CPP), la puntuale descrizione di seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati - omette di definire con chiarezza le fattispecie che adempirebbero tali reati e di confrontarsi con i presupposti di dette ipotesi accusatorie.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.17/2004 del 4.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie [in particolare con riferimento alle \"denunce/querele\" di data 22.6.2002 e 24.6.2002 (cfr., al proposito, rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.9.2002, p. 1 ss., AI 2) ed al deposito delle targhe dell'istante presso la Sezione della circolazione, che - alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti - non sostanzierebbero comunque la sua tesi].\n5. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 139, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}