{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-314_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42850&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d73cea267388a7dc681b84cee7fde145"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. appropriazione semplice. furto. truffa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:20", "Checksum": "1e2c09899a7c767f4908a521ac369fcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2002.314\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. appropriazione semplice. furto. truffa. falsità in documenti.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 14.10.2002 emanato dall'allora procuratore pubblico Franco Lardelli nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 16/19.8.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di furto, truffa e falsità in documenti; |\nrichiamate le osservazioni 2/4.11.2002 di __________ PI 1 e 6/7.11.2002 del magistrato inquirente, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 16/19.8.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di furto, truffa e falsità in documenti in relazione alla sottrazione il 22.6.2002 della licenza di circolazione ed il 24.6.2002 del veicolo VW Golf, autovettura che il denunciato/querelato le avrebbe venduto il 31.5.2002 per fr. 3'000.-- (oltre alla consegna della sua Opel Corsa; cfr. denuncia/querela penale 16/19.8.2002, p. 2).\nb. Con decisione 14.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che \"le versioni fornite dalle parti sono contrastanti e non vi sono elementi che possano provare la veridicità di una o l'altra versione\" e che \"il contenzioso è comunque di natura civile, per cui le parti dovranno - se del caso - sottoporre la vertenza al competente giudice civile\" (decreto di non luogo a procedere 14.10.2002, p. 1).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa, subordinatamente di ordinare la completazione delle informazioni preliminari nei confronti di __________ PI 1 per titolo di furto, truffa e falsità in documenti, censurando l'inchiesta di polizia sfociata nel rapporto 25.9.2002 (AI 2) e sostenendo che il magistrato inquirente si sarebbe \"(…) limitato ad esaminare la fattispecie basandosi esclusivamente sulle affermazioni del signor PI 1, affermazioni non supportate, (…), da alcuna prova tangibile e inoltre non ha nemmeno rilevato la valenza penale scaturente dalle ammissioni del denunciato (furto della licenza di circolazione e dell'autovettura di (sua) proprietà …)\" (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 5).\nDelle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n1.2.\nGiusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.\nLa completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).\n2. 2.1.\nIl reato di cui all'art. 139 cifra 1 CP - secondo cui chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione - presuppone tra l'altro, come si evince dal tenore letterale della disposizione, che l'autore agisca per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 70 ss. ad art. 139 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 11 ad art. 139 CP).\n"}