La fattispecie merita pertanto approfondimento istruttorio, a prescindere dalla disponibilità di nuove prove da assumere o di prove già acquisite da approfondire, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza. La conclusione cui è giunto il procuratore pubblico secondo cui “(…) non è possibile considerare adempiuti gli elementi soggettivi del reato di falsità in documenti a carico del denunciato PI 1” (cfr. decreto di non luogo a procedere 20.6.2003, p. 2) non è corretta, ritenuto che dagli atti emergono sufficienti indizi a carico del denunciato in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 251 CP. 6.