, n. 87 ad art. 251 CP e riferimenti). Secondo il Tribunale federale è dato uso ingannevole del documento, allorquando esso viene messo in circolazione giuridica (DTF 121 IV 223; DTF 113 IV 82; DTF 101 IV 59; cfr. anche BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP e riferimenti). Non è necessario che la persona venga effettivamente indotta in inganno (DTF 121 IV 223; DTF 113 IV 82; ; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP). La consumazione della falsità in documenti non presuppone l’uso del documento falso, ma è sufficiente la messa in pericolo del bene giuridico (G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 21; DTF 95 IV 73 e 74).