Questo vale a maggior ragione per dei vaglia cambiari che sono delle cartevalori in cui l’aspetto documentale è essenziale, e per i quali una modifica formale comporta la modifica del diritto che nella cartavalore è incorporato. Ora, nel caso in esame il denunciato ha alterato i vaglia cambiari - che sono da considerarsi quali documenti (veri) ai sensi dell’art. 110 n. 5 CP -, senza il preventivo o contestuale consenso di __________ __________, che li aveva compilati a mano e firmati, a titolo personale, il 3.7.1996, rispettivamente il 27.12.1996 (cfr.