Si evidenzia al proposito che secondo il Tribunale federale la falsità in documenti è un cosiddetto “abstraktes Gefährdungsdelikt”: il bene giuridico protetto dall’art. 251 CP è la fiducia manifestata nell’ambito della circolazione giuridica mediante un documento quale mezzo probatorio, rispettivamente la buona fede nell’ambito della circolazione giuridica (DTF 129 IV 58 e riferimenti; DTF 109 Ia 346 e riferimenti). Questo vale a maggior ragione per dei vaglia cambiari che sono delle cartevalori in cui l’aspetto documentale è essenziale, e per i quali una modifica formale comporta la modifica del diritto che nella cartavalore è incorporato.