, Berna 2000, n. 12 § 35). Si può prescindere da un'interpretazione restrittiva, qualora il documento non sia solo inveritiero, ma contraffatto, perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell'autore, ovvero sull'origine e l'integrità del documento stesso (REP. 1995, 87). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: una fattura ad esempio è impropria in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano da un determinato autore.