Nel secondo caso, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta "menzogna scritta" trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) o per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo ha redatto (cfr. decisione TF 6S.89/2003 del 5.5.2003; DTF 123 IV 132 e 123 IV 61; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 8 ad art. 251 ss. CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, n. 12 § 35).