L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo a' sensi dell'art. 110 n. 5 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 16 e ss. ad art. 251 CP). Nel secondo caso, la norma penale va applicata restrittivamente: