2. Giusta l'art. 251 CP si rende colpevole di falsità in documenti chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento. L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).