uso del documento contraffatto presentandolo alla denunciante ai sensi dell’art. 251 cpv. 1 CPS (DTF 120 IV 131)” e che “il fatto che il reato sia stato consumato, e la vittima abbia ceduto alla pressione delle paventate e minacciate conseguenze esecutive, non può essere ritenuta circostanza inibitoria della natura penale del precedente comportamento” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.9.2002, p. 6). Ritiene altresì che lo scritto 13.5.1998 (cfr., al proposito, AI 1 - doc. C) comprova che tra “(…) il signor __________ e il denunciato non si è mai discusso della sostituzione dell’emittente/debitore dei vaglia” e che il medesimo, unitamente allo scritto 14.9.1998 (cfr.